| Spese di rappresentanza |
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Spese di rappresentanza - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2008 Con riferimento all'argomento in oggetto, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2008 recante: "Disposizioni attuative dell'art. 108. comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di spese di rappresentanza". Come noto, la legge finanziaria 2008 ha introdotto rilevanti novità in materia di trattamento fiscale delle spese di rappresentanza. Tali novità, la cui applicazione interessa le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2008, riguardano sia l'introduzione di specifici criteri di definizione delle spese di rappresentanza, ai fini della verifica della loro inerenza, sia la fissazione di un nuovo limite di deducibilità delle predette spese, non più determinato in via forfetaria in funzione dello stesso ammontare di spese sostenute, ma in percentuale dei ricavi delle imprese. La stessa legge finanziaria 2008 ha elevato il limite del valore unitario dei beni la cui distribuzione gratuita si considera integralmente deducibile, portandolo da 25,82 euro a 50 euro. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il provvedimento in esame ha dato attuazione alla nuova disciplina fiscale delle spese di rappresentanza introdotta dalla suddetta legge finanziaria 2008.
Nuovi criteri e limiti di deducibilita' delle spese di rappresentanza Agli effetti dell'applicazione dell'art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza: a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa; b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa; d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.
Le suddette spese, deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile. Ai fini della determinazione dell'importo deducibile, non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare. Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal decreto in esame, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti sopra previsti, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili. Non sono soggette, altresì, ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa. La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. L'Agenzia delle entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazione, per ciascuna delle fattispecie sopraelencate con le lettere da a) ed e), dell'ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta e dell'ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità pari a 1,3%, 0,5% e 0,1%. L'invito può riguardare anche l'ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro e l'ammontare complessivo delle spese che non costituiscono spese di rappresentanza.
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