Spese di rappresentanza

Spese di rappresentanza - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2008

Con riferimento all'argomento in oggetto, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2008 recante: "Disposizioni attuative dell'art. 108. comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di spese di rappresentanza".

Come noto, la legge finanziaria 2008 ha introdotto rilevanti novità in materia di trattamento fiscale delle spese di rappresentanza.

Tali novità, la cui applicazione interessa le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2008, riguardano sia l'introduzione di specifici criteri di definizione delle spese di rappresentanza, ai fini della verifica della loro inerenza, sia la fissazione di un nuovo limite di deducibilità delle predette spese, non più determinato in via forfetaria in funzione dello stesso ammontare di spese sostenute, ma in percentuale dei ricavi delle imprese.

La stessa legge finanziaria 2008 ha elevato il limite del valore unitario dei beni la cui distribuzione gratuita si considera integralmente deducibile, portandolo da 25,82 euro a 50 euro.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il provvedimento in esame ha dato attuazione alla nuova disciplina fiscale delle spese di rappresentanza introdotta dalla suddetta legge finanziaria 2008.

 

Nuovi criteri e limiti di deducibilita' delle spese di rappresentanza

Agli  effetti dell'applicazione dell'art. 108, comma 2, secondo periodo,  del  TUIR si considerano inerenti, sempreché effettivamente  sostenute  e  documentate,  le spese per erogazioni a titolo   gratuito   di  beni  e  servizi,  effettuate  con  finalità promozionali  o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a  criteri  di  ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche  potenzialmente  benefici  economici  per  l'impresa ovvero sia coerente  con  pratiche  commerciali  di  settore.

 

Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:

a)  le  spese  per  viaggi  turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;

b)   le   spese   per   feste,   ricevimenti  e  altri  eventi  di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;

c)   le   spese   per   feste,   ricevimenti  e  altri  eventi  di intrattenimento  organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;

d)   le   spese   per   feste,   ricevimenti  e  altri  eventi  di intrattenimento  organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;

e)  ogni  altra  spesa  per  beni  e servizi distribuiti o erogati gratuitamente,  ivi  inclusi  i  contributi erogati gratuitamente per convegni,  seminari  e  manifestazioni  simili  il  cui  sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.

 

Le suddette spese, deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della   gestione   caratteristica   dell'impresa   risultanti   dalla dichiarazione  dei  redditi  relativa  allo  stesso periodo in misura pari:

a)  all'1,3  per  cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

b)  allo  0,5  per  cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

c)  allo  0,1  per  cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

 

Per  le  imprese  di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi  d'imposta  anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi,  possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo  e  di  quello  successivo  se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.

Ai  fini della determinazione dell'importo deducibile,  non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente  di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per  il  loro intero ammontare.

Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette  ai  limiti  previsti  dal  decreto in esame,  le  spese di viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  ospitare clienti, anche potenziali,  in  occasione  di  mostre,  fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in  occasione  di  visite  a  sedi,  stabilimenti o unità produttive dell'impresa.

Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione  di  manifestazioni  fieristiche  e  altri eventi simili,  non  costituiscono  spese  di  rappresentanza  e  non  sono, pertanto,  soggette ai limiti sopra previsti, le spese di  viaggio,  vitto  e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali,  sostenute  nell'ambito  di  iniziative  finalizzate alla promozione  di  specifiche  manifestazioni  espositive o altri eventi simili.

Non  sono  soggette,  altresì, ai predetti limiti le spese di viaggio,  vitto  e  alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale   in   occasione   di   trasferte   effettuate   per   la partecipazione  a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni  e  servizi  prodotti  dall'impresa  o  attinenti  all'attività caratteristica  della  stessa.

La  deducibilità  delle erogazioni e delle  spese  sopra indicate è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le  generalità  dei  soggetti  ospitati,  la  durata  e  il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

L'Agenzia  delle  entrate  e gli organi di controllo competenti possono  invitare  i contribuenti a fornire indicazione, per ciascuna delle  fattispecie  sopraelencate con le lettere da a) ed e), dell'ammontare complessivo, distinto   per   natura,  delle  erogazioni  effettuate  nel  periodo d'imposta  e  dell'ammontare  dei  ricavi  e proventi derivanti dalla gestione  caratteristica dell'impresa assunti a base di calcolo della percentuale  di  deducibilità  pari a 1,3%, 0,5% e 0,1%.

L'invito può riguardare anche l'ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti  gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro e l'ammontare complessivo delle spese che non costituiscono spese di rappresentanza.

 

 

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