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Tempi duri per i datori di lavoro che praticano disparità di trattamento tra uomini e donne. Con il Dlgs 5/10 si inaspriscono le pene per chi discrimina su base sessuale sul posto di lavoro.
Con il decreto legislativo 5 del 25 gennaio 2010, entrato in vigore lo scorso 20 febbraio, aumentano le garanzie per la parità di trattamento tra uomini e donne sul posto di lavoro. E aumentano anche le sanzioni a cui saranno soggetti i datori di lavoro che favoriscono disparità di trattamento sul piano remunerativo o delle mansioni in ragione del sesso di appartenenza.
Il provvedimento dà attuazione alla direttiva 2006/54 della Commissione Europea sul principio delle “Pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”, modificando in più parti il Codice delle pari opportunità (Dlgs 198/06). Un testo garantista che rafforza il concetto che l’uguaglianza di trattamento tra uomini e donne deve essere assicurato in ogni ambito, soprattutto in quello lavorativo. Tale principio, oltre ad essere ribadito in più parti, viene attuato mediante sanzioni più dure, ad esempio, nel caso di inadempienza ad una condanna per atti discriminatori, tale infrazione non sarà più punita in base all'articolo 650 del Codice penale, per «inosservanza del provvedimento dell'autorità», bensì con un l'ammenda che può arrivare a 50mila euro o con l'arresto fino a sei mesi, nei casi più gravi.
In difesa dei dipendenti che si ritrovano discriminati nell’atto di far valere i propri diritti in fatto di disparità di trattamento, al Codice di Pari opportunità è stato aggiunto l’art. 41-bis che dà tutela giurisdizionale a chi è ritenuto vittima di abusi da parte del datore di lavoro per essersi esposto. Anche le molestie (comprese quelle sessuali) vengono equiparate a forme di discriminazione. Si tratta sempre di comportamenti indesiderati adottati per ragioni inerenti al sesso e che ledono la dignità della lavoratrice o del lavoratore. I trattamenti meno favorevoli applicati alla persona “non compiacente”, cioè che si sia rifiutata di sottomettersi alle molestie, sono considerati discriminanti.
Le sanzioni amministrative aumentano anche nel caso di inosservanza ai divieti di discriminazione in fatto di formazione, accesso al lavoro e trattamento retributivo. Inoltre al Comitato nazionale, istituito presso il ministero del Lavoro, sono assegnati nuovi compiti: tra questi la possibilità di richiedere alla Direzione provinciale del lavoro (Dpl) una sorta di ispezione indiretta, attraverso l'acquisizione di dati sulle assunzioni, sulla formazione e sulla promozione professionale, per verificare l'assenza di discriminazioni in azienda.
Il nuovo articolo 28 del Dlgs 198/06 vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, su qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro a cui è attribuito un valore uguale. Il testo esplicita che cosa si intende per discriminazione diretta ed indiretta in materia di impiego. Viene definita discriminazione diretta tutto ciò che comporta, per ragioni riconducibili al sesso, un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra persona in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta, invece, quando una persona è messa in condizioni di svantaggio rispetto ad altra di sesso diverso, da norme, prassi, criteri, atti o comportamenti, apparentemente neutri. L’articolo 25 del Dlgs 198/06 del comma 2-bis (nuovo anche questo), precisa inoltre che è discriminatorio qualsiasi trattamento sfavorevole in virtù di uno stato di gravidanza, di maternità o paternità anche adottiva.
Nel nuovo testo viene rafforzato il principio di eliminare ogni distinzione di genere che possa limitare o compromettere l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, affermando che “la formulazione di qualsivoglia legge, regolamento, atto amministrativo, politica o attività deve tenere presente l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini.”
Scompare anche la norma che imponeva alle lavoratrici giunte alla soglia dell’età pensionabile (60 anni), che avevano intenzione di continuare a lavorare, di comunicarlo almeno 3 mesi prima della maturazione del diritto. Con l'entrata in vigore del Dlgs 5/2010, le lavoratrici in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità hanno semplicemente il diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini (65 anni).
Novità del Dlgs 5/2010 in sintesi
PENSIONE DI VECCHIAIA Le lavoratrici in età pensionabile (60 anni) hanno diritto a proseguire il lavoro fino all'età prevista per gli uomini (65 anni). Viene eliminato l'obbligo della comunicazione preventiva al datore di lavoro tre mesi prima del pensionamento previsto.
RETRIBUZIONE Divieto di discriminazione per lo stesso lavoro o per lavoro al quale è attribuito un valore uguale. Ciò significa parità di condizioni, mansioni, luogo di lavoro, retribuzione, eccetera
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO La disparità di trattamento verso i dipendenti, uomini o donne, può costare al datore l'ammenda fino a 50mila euro e l'arresto fino a sei mesi. Prima la sanzione pecuniaria arrivava a un massimo di 206 euro, l'arresto non oltre i tre mesi.
INOSSERVANZA Le attuali sanzioni amministrative, che vanno da 103 a 516 euro, saranno aumentate da un minimo 250 euro a un massimo di 1.500 euro.
ADOZIONI INTERNAZIONALI Il divieto di licenziamento scatta dalla comunicazione della proposta di adozione o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento al bambino. Il divieto dura poi fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
CONTRATTI COLLETTIVI Si rafforza il concetto che nei contratti collettivi si possono stabilire misure specifiche (codici di condotta, linee guida e buone prassi) per giocare d'anticipo sulle discriminazioni sessuali.
PENSIONI COMPLEMENTARI Vietata qualunque forma di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari, sulle regole di accesso, sui contributi e sulle prestazioni. Alla Covip (la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ) il potere di verificare i dati attuali dei Fondi pensione che giustificano eventuali deroghe.
ORGANISMI DI PARITÀ Passa da 5 a 6 il numero dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nel comitato nazionale presso il ministero del Lavoro.
AGGIORNAMENTO Vietata qualunque forma di discriminazione tra sessi in materia di aggiornamento professionale e di progressione di carriera dei lavoratori.
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