| DURC e responsabilità solidale |
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Tale delibera interessa da vicino le aziende di servizi integrati come quelle del facility management che vivono quotidianamente la relazione tra committente e appaltatore.
Facendo un passo indietro, C.L.A.A.I aveva inoltrato un’istanza di interpello per ottenere alcuni chiarimenti da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in merito all’annosa questione dell’estensione dell’obbligo di responsabilità solidale tra committente e appaltatore, oltreché appaltatore e subappaltatore, che obbliga a rispondere in solido nel caso di posizione irregolare, di inadempimento contributivo o fiscale da parte di uno dei soggetti della filiera e se tale anomalia possa essere di impedimento per l’ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Relativamente alla richiesta posta in essere, il Ministero del lavoro, con interpello n.3 del 2 aprile 2010, ha precisato che: 1- Il regime di solidarietà va applicato ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali, e interessi maturati compresi, solo per i debiti di tipo previdenziale o fiscale e per le somme dovute a titolo di sanzioni civili, in quanto sono obbligazioni dovute in stretto rapporto con gli stessi debiti previdenziali o fiscali. I debiti afferenti agli interessi maturati verso gli enti previdenziali, rientrano in tale categoria in quanto somme esigibili, volte a mantenere inalterato il valore di quanto dovuto alle Amministrazioni. 2- Per quanto concerne la questione del DURC, il Ministero ha chiarito che la responsabilità solidale che lega un soggetto richiedente DURC con posizione regolare nei confronti degli Istituti e un altro soggetto con posizione debitoria, lo status del secondo non inficia il rilascio della certificazione al primo. Infatti il documento attesta “la regolarità contributiva riconducibile all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa richiedente e gli Enti, al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi”. Rilasciato dall’INPS, il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Il DURC è necessario per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici e rappresenta il prerequisito per la partecipazione alle gare, l’aggiudicazione dell'appalto, la stipula del contratto, gli stati d'avanzamento lavori e le liquidazioni finali. Serve per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA e per le attestazioni SOA. Ricordiamo che il regime di solidarietà tra i soggetti operanti nella filiera (committente escluso come persona fisica che non eserciti attività d’impresa o professionale) impone ai soggetti correlati l’effettuazione e il versamento “delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente” oltreché il “versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e che a fronte di violazioni e irregolarità rispondano in solido. |


