DURC e responsabilità solidale
Tale delibera interessa da vicino le aziende di servizi integrati come quelle del facility management che vivono quotidianamente la relazione tra committente e appaltatore.

Facendo un passo indietro, C.L.A.A.I aveva inoltrato un’istanza di interpello per ottenere alcuni chiarimenti da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in merito all’annosa questione dell’estensione dell’obbligo di responsabilità solidale tra committente e appaltatore, oltreché appaltatore e subappaltatore, che obbliga a rispondere in solido nel caso di posizione irregolare, di inadempimento contributivo o fiscale da parte di uno dei soggetti della filiera e se tale anomalia possa essere di impedimento per l’ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Relativamente alla richiesta posta in essere, il Ministero del lavoro, con interpello n.3 del 2 aprile 2010, ha precisato che:

1- Il regime di solidarietà va applicato ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali, e interessi maturati compresi, solo per i debiti di tipo previdenziale o fiscale e per le somme dovute a titolo di sanzioni civili, in quanto sono obbligazioni dovute in stretto rapporto con gli stessi debiti previdenziali o fiscali. I debiti afferenti agli interessi maturati verso gli enti previdenziali, rientrano in tale categoria in quanto somme esigibili, volte a mantenere inalterato il valore di quanto dovuto alle Amministrazioni.
Detto questo, sono escluse dalla responsabilità solidale, in linea di massima, tutte le somme dovute ad altro titolo non legate alla garanzia del lavoratore che rappresenta la ratio di tale disciplina.

2- Per quanto concerne la questione del DURC, il Ministero ha chiarito che la responsabilità solidale che lega un soggetto richiedente DURC con posizione regolare nei confronti degli Istituti e un altro soggetto con posizione debitoria, lo status del secondo non inficia il rilascio della certificazione al primo. Infatti il documento attesta “la regolarità contributiva riconducibile all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa richiedente e gli Enti, al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi”.

Rilasciato dall’INPS, il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Il DURC è necessario per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici e rappresenta il prerequisito per la partecipazione alle gare, l’aggiudicazione dell'appalto, la stipula del contratto, gli stati d'avanzamento lavori e le liquidazioni finali. Serve per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA e per le attestazioni SOA.

Ricordiamo che il regime di solidarietà tra i soggetti operanti nella filiera (committente escluso come persona fisica che non eserciti attività d’impresa o professionale) impone ai soggetti correlati l’effettuazione e il versamento “delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente” oltreché il “versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e che a fronte di  violazioni e irregolarità rispondano in solido.

 

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